Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune di Napoli: in merito alla questione della bonifica di Bagnoli ha ragione il sindaco Luigi de Magistris, che prevale dunque sulle tesi del Governo e della Regione Campania che appoggiava le tesi di Roma rinunciando nei fatti a esercitare dei diritti a essa spettanti.
La sentenza del Consiglio di Stato afferma – come sostenevano Governo e Regione, e come ammetteva il comune di Napoli – che gli oneri della bonifica spettano allo Stato centrale, mentre per quanto riguarda la cabina di regia ha ancora ragione de Magistris nell’affermare che il ruolo della città non può subalterno né quanto meno equiparato a quello degli altri enti facenti parte della cabina regia.
La strada del commissariamento è sbagliata, poiché non ricorrono le condizioni adeguate.Una sentenza storica e non solo per la città di Napoli, perché ribadisce il ruolo di primo piano che devono avere i Comuni nelle questioni che riguardano il destino delle comunità che rappresentano.
Il sindaco afferma che, adesso, il suo obiettivo è quello di giungere al più presto a un accordo nell’interesse della città e del popolo napoletano, anche prima della pronuncia definitiva della Corte Costituzionale. Poi procede alla lettura di alcuni passi della sentenza, attraverso la quale si apprende che secondo il collegio il piano di rigenerazione urbana deve vedere l’intesa tra Stato e Regione, nonché da un più adeguato coinvolgimento procedimentale del Comune.
È necessaria la presenza della Regione e del Comune in conferenza dei servizi e successivamente nella cabina di regia, ma da un lato non è prevista l’intesa tra lo Stato e la Regione, dall’altro nei fatti il Comune è parificato agli altri enti che intervengono a vario titolo nel procedimento. Si deve in ogni caso agire nel rispetto del principio di leale collaborazione.
Ritiene dunque il collegio che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 33 del decreto Sblocca Italia, in relazione all’articolo 117, comma 2, lettera m e comma 3 della Costituzione, nonché dell’articolo 118 comma primo della Costituzione.
Infine, il Collegio ha espresso perplessità circa gli espropri poiché lo Stato non ha indicato con precisione quali saranno gli strumenti finanziari atti a ripagare i proprietari dei beni espropriati.
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