Al termine dell’undicesima giornata di Serie C girone C sono ancora tante le critiche in quel di Torre del Greco dopo la sfida tra Turris e Giugliano. La partita disputata domenica pomeriggio è stata al centro dell’attenzione per una serie di errori da parte della terna arbitrale capitanata da Domenico Mirabella di Napoli. L’errore che ha scatenato l’ira dei tifosi e della società corallina è il gol di De Felice annullato per un fuorigioco inesistente nel finale di gara. Secondo quanto riportato dal referto del fischietto di gara napoletano, la protesta nel post gara è stata molto dura da parte di alcuni componenti della società corallina, tra cui del ds Rosario Primicile.
Il gol annullato a De Felice tutt’oggi desta dubbi, critiche. Dalle immagini sembra chiaro come il calciatore sia abbondantemente indietro rispetto all’ultimo uomo del Giugliano. Sicuramente non è stato tranquillo il post gara per il direttore di gara Mirabella e i suoi assistenti, che a fine partita si sono dovuti confrontare più volte con alcuni componenti della società corallina. Tra questi Rosario Primicile, il direttore sportivo che nel tunnel degli spogliatoi ha protestato in modo acceso, tanto che il fischietto campano è stato obbligato a riportarlo sul referto.
Ieri nel tardo pomeriggio è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato Rosario Primicile fino al 10 novembre con la seguente motivazione: “Per avere, al termine della gara, nella zona antistante allo spogliatoio, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, avvicinava l’Arbitro e pronunciava al loro indirizzo frasi irriguardose per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r c.c.)”.
Oltre al ds, è arrivata una multa di 500 € per Stefano Esempio, il difensore della Turris domenica scorsa era in tribuna per squalifica: “Per avere fatto accesso negli spogliatoi nonostante fosse squalificato. In violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S. Ritenuta la continuazione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S. In considerazione della modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.)”.