Arrivano buone notizie dal Giudice Sportivo. Turris-Avellino domenica scorsa è stata al centro di una grossa diatriba tra calciatori, sfociata poi in rissa al termine del primo tempo. Con entrambe le squadre che non si sono risparmiate sotto il tunnel, scatenando minuti di caos generale, con l’arbitro che ha perso di vista tanti “incontri ravvicinati” tra i calciatori delle due rose. Si temeva un lungo stop per Stefano Esempio e invece il Giudice Sportivo ha deciso di graziarlo con un solo turno, non manca però la “solita” sanzione monetaria alla società.
Confermata dunque la giornata di squalifica ad Alessio Maestrelli (che lunedì a Turris Live ci ha spiegato la dinamica del fallo che ha portato al rigore e alla sua espulsione). Invece sorprende positivamente la decisione su Stefano Esempio, che dopo gli scontri in campo di domenica scorsa sembrava destinato a uno stop di minimo due giornate. Al difensore campano solo un turno e dunque salterà Latina e tornerà per la sfida decisiva contro il Monterosi di settimana prossima, in programma all’Amerigo Liguori di Torre del Greco.
Non manca però la sanzione monetaria (1800 euro) per la Turris. Le motivazioni sono le seguenti: “A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 59° minuto della gara, una bottiglietta d’acqua semivuota, sul terreno di gioco all’indirizzo dei componenti della panchina avversaria, senza colpire alcuno”.
“B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo, di cinque minuti, a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati per una rissa che si era venuta a creare tra dirigenti, calciatori e staff di entrambe le squadre al termine del primo tempo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale, r.proc. fed., r. c.c.)”.