Perché Acerbi è stato assolto, le motivazioni: “Solo Juan Jesus ha sentito l’insulto razzista”
Mar 26, 2024 - Redazione Vesuviolive
Juan Jesus torna sul caso Acerbi spiegando il suo stato d'animo nei giorni successivi
Francesco Acerbi è stato assolto dall’accusa di aver rivolto insulti razzisti a Juan Jesus perché non esistono prove sufficienti che siano sti effettivamente proferiti. Si legge nel comunicato ufficiale della Lega Serie A che riporta le motivazioni adottate dal Giudice Sportivo, il quale ha disposto di non sanzionare il difensore dell’Inter con alcuna giornata di squalifica.
Perché Acerbi è stato assolto: le motivazioni del Giudice Sportivo
Di seguito i passaggi con cui il Giudice Sportivo assolve Francesco Acerbi, il quale potrà essere regolarmente schierato in campo. Una decisione che esclude, a questo punto, anche sanzioni da parte della nazionale Italiana e della stessa FC Internazionale che si era riservata di agire una volta giunta la ricostruzione del Giudice Gerardo Mastandrea.
Insulti non plateali e sentiti solo da Juan Jesus
“Rilevato che la sequenza dei fatti in campo, ricostruita in base ai documenti ufficiali, con l’ausilio del Direttore di gara e comunque visibile in video, muovendo necessariamente dallo scontro di gioco e dall’atto del proferimento di alcune parole da parte dell’Acerbi nei confronti di Juan Jesus è sicuramente compatibile con l’espressione di offese rivolte, peraltro non platealmente (con modalità tali cioè da non essere percepite dagli altri calciatori in campo, dagli Ufficiali di gara o dai rappresentanti della Procura a bordo del recinto di giuoco), dal calciatore interista, e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso dal medesimo “offendente”, il cui contenuto discriminatorio però, senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore della Soc. Napoli, risulta essere stato percepito dal solo calciatore “offeso” (Juan Jesus), senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale”;
“Rilevato, altresì, che la condotta discriminatoria, per la sua intrinseca gravità e intollerabilità, perdipiù quando riferita alla razza, al colore della pelle o alla religione della persona, deve essere sanzionata con la massima severità a norma del Codice di giustizia sportiva e delle norme internazionali sportive, ma occorre nondimeno, e a fortiori, che l’irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente assistita da un benché minimo corredo probatorio, o quanto meno da indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al riguardo una ragionevole certezza (cfr. per tutte Corte federale d’appello, SS.UU., 11 maggio 2021, n. 105)”;
“Rilevato che nella fattispecie la sequenza degli avvenimenti e il contesto dei comportamenti è teoricamente compatibile anche con una diversa ricostruzione dei fatti, essendo raggiunta sicuramente la prova dell’offesa ma rimanendo il contenuto gravemente discriminatorio confinato alle parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale”;
“Ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell’offesa recata”
“P.Q.M.”
“di non applicare le sanzioni previste dall’art. 28 CGS nei confronti del calciatore Francesco Acerbi (Soc. Internazionale)”.