Ottima notizia per tutte le mamme. L’INPS mette a disposizione per le mamme un aiuto economico per far fronte ad alcune spese fondamentali da affrontare avendo dei bambini. Tali spese, spesso, gravano in maniera cospicua sull’intera economia familiare.
L’avviso, pubblicato sul sito dell’INPS, contiene le istruzioni necessarie per ottenere il bonus asilo e il bonus babysitter. E’ dunque possibile richiedere, fino al 31 dicembre 2016, i contributi per l’erogazione dei servizi per l’infanzia, come previsto dalla legge di stabilità 2016 del Governo Renzi, che ha prorogato la sperimentazione avviata nel triennio 2012 – 2015. Nello specifico il beneficio consiste nelle seguenti forme di contributo, alternative tra loro:
La domanda deve essere presentata all’Istituto in modo esclusivo attraverso il sito WEB istituzionale, effettuando l’accesso con il proprio PIN dispositivo, ma anche recandosi in un patronato.
Hanno diritto a ricevere il bonus infanzia di 600 euro tutte le mamme che si trovano negli undici mesi successivi alla fine del periodo di congedo di maternità obbligatorio, sia dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, sia iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335 (in quest’ultimo caso si tratta di una novità introdotta in sede di legge di stabilità).
Mentre non possono accedere al bonus: le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250); le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati; le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.
Inoltre il bonus sarà erogato nelle seguenti modalità:
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.inps.it.