Con 173 voti a favore e 71 voti contrari è stato approvato dal Senato il maxiemandamento sostitutivo del testo del ddl in merito alle Unioni Civili.
In pratica, il passo indietro del Pd, in vista di un accordo con la Destra sulla materia, ha visto eliminati totalmente i punti sulla Stepchild adoption e sull’obbligo di Fedeltà.
Ma vediamo, concretamente, cosa prevede la legge sulle Unioni Civili e cosa la differenzia dal matrimonio tradizionale:
- Per la prima volta in Italia, la legge istituisce le Unioni Civili tra due persone dello stesso stesso, entrambe maggiorenni, dinnanzi a un ufficiale di Stato civile e due testimoni, come per il matrimonio tradizionale.
- Non può contrarre Unione Civile una persona già sposata o che è già parte di un Unione Civile, oppure soggetta ad infermità mentale né possono Unirsi due parenti, oppure chi è condannato per omicidio o tentato omicidio di un precedente coniuge.
- A differenza del matrimonio tradizionale, secondo il quale c’è l’obbligo del cognome dell’uomo, nelle Unioni Civili si può scegliere quale cognome prendere e si può, inoltre, anteporre o posporre il proprio cognome a quello del coniuge.
- Come nel matrimonio classico, i due coniugi concordano una residenza comune e possono decidere per la comunione o la separazioni dei beni.
- La morte di uno dei coniugi determina lo scioglimento dell’Unione; tale scioglimento può avvenire anche per volontà di uno di essi, espressa dinnanzi a un Ufficiale di Stato Civile. Tuttavia, in tal caso, non è obbligatorio il periodo di separazione, a differenza del matrimonio tradizionale, pertanto basteranno 3 mesi per lo scioglimento.
- In caso di morte di uno dei coniugi, l’eredità e il Tfr va al partner in vita. Se quest’ultimo è deceduto, andrebbe agli eventuali figli, ma non essendo approvata nessuna legge sulle adozioni, il figlio non è beneficiario della pensione, dell’eredità e del Tfr, se non figlio naturale.
- le parti sono tenute all’assistenza morale e materiale, ma non alla fedeltà, come nel matrimonio tradizionale. Infatti l’obbligo di fedeltà non è più presente nel testo della legge, come invece al principio. E per fedeltà la costituzione intende, concettualmente, Lealtà: “L’obbligo della fedeltà è da intendere non soltanto come astensione da relazioni extraconiugali, ma quale impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire la reciproca fiducia ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi, che dura quanto dura il matrimonio”.
Alcune novità ci sono anche per le coppie etero che non contraggono matrimonio, ossia le coppie di fatto:
- La coppia può sottoscrivere un regime di comunione dei beni.
- In caso di morte, nessuna eredità o pensione andrà al compagno in vita.
- Se uno dei due partner muore, l’altro può essere intestatario del contratto di locazione o può continuare a vivere nella casa di proprietà del deceduto. Al pari del matrimonio, invece, l’altro partner può essere inserito nelle graduatorie per le case popolari.
- I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza del partner in carcere e in ospedale e ciascun convivente “può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; e in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie”.
- se la convivenza finisce “il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento e proporzionati alla durata della convivenza”.