Torre del Greco. Raffica di dimissioni dei consiglieri: ecco cosa può succedere
Ago 11, 2017 - Redazione
Torre del Greco – In seguito all’annuncio delle dimissioni del sindaco di Torre del Greco, Ciro Borriello, al suo recente arresto per lo scandalo “Monnezzopoli” ed al commissariamento del Comune, la nostra città vive uno dei momenti politici più incerti della sua storia. Più della metà dei consiglieri comunali hanno rassegnato le dimissioni negli ultimi giorni, in molti con la speranza di far sciogliere il Consiglio Comunale prima del tempo.
Entro 20 giorni dall’annuncio delle dimissioni, infatti, il sindaco potrebbe sempre ritirarle. Un diritto che potrebbe essere esercitato anche dal carcere: ci sono precedenti in tal senso, come quello di Giosi Ferrandino, ex sindaco di Ischia, che due anni fa ritirò le sue dimissioni dal carcere l’ultimo giorno utile prima che diventassero effettive. Solo l’ufficializzazione delle dimissioni del sindaco e lo scioglimento di Giunta e Consiglio darebbero via libera al Commissario Prefettizio fino alle prossime elezioni.
Tuttavia, anche l’esodo dei consiglieri comunali potrebbe non servire. Diamo un’occhiata all’art. 141 del Testo Unico degli Enti Locali, che regola lo scioglimento. Al comma 3 della lettera b) si annovera fra le cause la “cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia”. Nel caso torrese la metà più 1 equivale a 13 membri.
Tuttavia, i consiglieri, come confermato ironicamente dalla vice-sindaca Romina Stilo, non hanno presentato dimissioni contestualmente, ma in tempi diversi. Quindi le loro dimissioni non servirebbero allo scopo. Bisogna considerare, però, la ratio della norma: le dimissioni date in tempi diversi consentono la sostituzione dei consiglieri dimissionari. Questa sostituzione dei consiglieri torresi non è mai avvenuta, ne potrà mai avvenire. Sulla loro nomina dovrebbe decidere il Consiglio, ma senza il quorum della metà più uno il Consiglio non può deliberare.
Ci viene in aiuto sempre l’art. 141 TUEL che, in via generale, sancisce alla lettera b) che va predisposto lo sciogliemento “quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi”, situazione in cui, di fatto, versa il Comune torrese. Tutto è, quindi, nelle mani del commissario prefettizio che dovrebbe richiedere lo scioglimento, ma questi potrebbe anche attendere il 18 agosto, data in cui verranno rese effettive le dimissioni di Borriello.