Il caso del dipendente dell’Eav di Napoli, risale ad ottobre 2017. L’uomo in questione aveva beneficiato di privilegi ottenuti grazie alla 104 della madre che aveva utilizzato per fini personali. Il lavoratore non utilizzava i “giorni liberi” per accudire la madre come richiesto dalla legge, ma per servizi personali, svago ed altre faccende diverse dal sostegno alla madre, presso la quale non si recava mai. Per tale motivo venne licenziato dall’azienda, in quanto il suo comportamento era stato contrario “agli obblighi di onestà, lealtà e diligenza”.
Oggi, la Corte di Appello ha deciso che il lavoratore deve essere reintegrato e riassunto. Infatti il giudice si è appellato ad una legge introdotta nell’era fascista, Regio Decreto 148 del 1931 che in sintesi decreta che il modus di licenziamento non ha seguito l’iter giusto: per gli autoferrotranvieri è prevista una valutazione di un Consiglio di Disciplina, come previsto dalla norma del 1931, che non è stata rispettata dall’Eav.
Inoltre dalla sconcertante sentenza si apprende che l’azienda di trasporti non solo deve reintegrare il lavoratore, ma versare una quota pari a 12 mensilità, tutte quelle non versate al dipendente che non ha lavorato.
Ovviamente la delusione è tanta, per tale motivo l’Eav ricorrerà in Cassazione, anche per garantire i lavoratori che a differenza del caso analizzato sono leali, onesti e soprattutto lavorano.