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Il Senato approva la Legittima Difesa di Salvini. Cosa prevede la Riforma?

Il Senato ha appena approvato la Riforma sulla Legittima Difesa, uno dei baluardi elettorali del Ministro Matteo Salvini. La Lega esulta, il Movimento 5 Stelle pure, le opposizioni protestano e gli italiani sono chiamati a discuterne. Ma cosa davvero prevede questo rinnovamento legislativo?

Come i giuristi sanno, per spiegare bene un concetto bisogna innanzitutto partire dalla legge. L’articolo più toccato dalla riforma è l’Art 52 del Codice Penale, il quale dispone che:

Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa 

Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.”

Al di là del generico 1° comma, il 2° fa riferimento, nei casi di violazione di domicilio (ex Art 614), alle aggressioni alla persona che vi abita o ai beni di quest’ultima, da parte di un individuo estraneo. Per farla breve, un ladro che ci entra in casa e che cerca o di rubare i nostri averi o di percuoterci. In tal caso, il padrone di casa può difendersi dal malintenzionato, anche utilizzando un’arma regolarmente detenuta. Però deve commisurare la propria difesa all’offesa che il ladro intende infliggergli. In soldoni, se il mariolo vuole usare le mani, noi non possiamo estrarre l’ AK-47 dalla cristalliera del salotto.

L’approvazione della Riforma Salvini comporta un cambio non da poco in quest’ottica. Nei casi di difesa domiciliare (termine che si espande, abbracciando anche le attività commerciali ecc), la stessa sarà sempre ritenuta legittima. Cioè, nei casi di cui abbiamo parlato poc’anzi, sarà sempre ritenuto sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa. Non vi sarà bisogno di indagini per verificare se è stato rispettata la proporzionalità. Sarà sempre da considerarsi in stato di legittima difesa colui che, legittimamente presente all’interno del proprio o dell’altrui domicilio, agisca al fine di respingere l’intrusione posta in essere dal malintenzionato di turno con violenza o minaccia. 

La riforma modifica poi in parte altri aspetti, come il regime di alcune pene, ecc. Queste però sono questioni che interesseranno gli operatori giudiziari e che angosceranno gli studenti che (come ahimè, chi vi scrive questo articolo) dovranno sostenere l’esame di Diritto Penale.

Il testo promosso dalla Lega, come si sa, è il capolinea di un grosso dibattito sociale. Dal punto di vista tecnico, già l’ANM (Associazione Nazionale Magistrati) ha espresso le sue preoccupazioni. Ad un’occhiata più attenta infatti, la riforma sembra richiamare diversi profili di incostituzionalità. Dalla vaghezza delle condizioni espresse al ruolo degli inquirenti, quasi azzerati nella fase istruttoria. E poi perché una difesa deve essere, a tutti i costi, sempre legittima e proporzionata in un’abitazione? E perché non in strada se qualcuno ci ruba il portafogli?

Questi però sono discorsi per i competenti e bisogna attendere la Corte Costituzionale. Sul piano sociale ed etico, la questione sembra essere più complicata ancora. È certo che in un Paese non si vive meglio, se si può sparare di più (anche se in casa propria). È anche vero però che se a casa mia entra un ladro armato, la pistola in mano la voglio anch’io. Come si vede, il tema è più delicato di quanto possa sembrare.

Ora tutte le parole che possiamo sprecare sono soltanto congetture. Sarà il tempo a verificare se questo cambio di rotta è stato positivo o meno per la sicurezza del Paese.