Cassazione conferma: la “tempesta emotiva” è attenuante per il femminicidio


Roma – La “tempesta emotiva”, come elemento della situazione psicologica dell’imputato, concorre assieme ad altri elementi alle concessione delle attenuanti generiche. Per questo, secondo il sostituto procuratore generale della Cassazione Ettore Pedicini, è da rigettare il ricorso della procura generale di Bologna contro la sentenza della Corte d’assise d’appello che ha quasi dimezzato, portando da 30 a 16 anni, la pena a Michele Castaldo per l’omicidio di Olga Matei.

Il caso fece discutere proprio per le motivazioni della sentenza che, a ridosso dell’8 marzo, valorizzava tra gli altri elementi la perizia psichiatrica su Castaldo secondo la quale l’imputato fu preda di una “soverchiante tempesta emotiva e passionale” dovuta al suo vissuto. Il delitto avvenne a Riccione il 5 ottobre 2016: i due si frequentavano da circa un mese quando l’uomo, in una crisi di gelosia, la strangolò a mani nude e poi tentò il suicidio; un gesto ripetuto anche in carcere, a marzo.

L’orientamento della Suprema Corte sembrerebbe, quindi, voler confermare la sentenza della Corte d’Appello. E’ assurdo che un fattore vago come “tempesta emotiva” possa attenuare un femminicidio. Una decisione di tale tipo potrebbe creare un pericoloso precedente e chiunque potrà invocare tale circostanza per uno sconto di pena.


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