Coronavirus, nuovo decreto del Governo: tutte le restrizioni del testo
Mar 08, 2020 - Claudia Ausilio
E’ stato firmato stanotte alle 3.22 dal premier Giuseppe Conte il nuovo decreto del governo per l’emergenza coronavirus.
Il testo, che “chiude” la Lombardia e altre 14 province (Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia), è composto da tredici pagine e suddiviso in cinque articoli.
Per quanto riguarda queste zone:
a) evitare ogni spostamento delle persone in entrata e uscita dai territori individuati
b) in caso di infezioni respiratorie e febbre (superiore a 37.5°) è “fortemente raccomandato” di restare a casa
c) divieto assoluto di mobilità per le persone in quarantena;
d) sono sospesi eventi e competizioni sportive, con l’eccezione per atleti professionisti e di categoria assoluta
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di permettere ai dipendenti di fruire delle ferie e dei congedi ordinari;
f) sono chiusi gli impianti da sci;
g) sono sospese tutte le manifestazioni in luogo pubblico o privato, dalla cultura allo sport, dalle attività religiose alle fiere. Restano chiusi cinema, teatri, pub, sale scommesse, discoteche;
h) chiuse tutte le scuole e le università, che possono però continuare l’attività formativa a distanza.
i) i luoghi di culto possono essere aperti solo se permettono di mantenere la distanza di un metro fra i fedeli. Sono sospesi i matrimoni e i funerali;
l) sono chiusi i musei e gli istituti culturali;
m) sono sospesi i concorsi pubblici e di abilitazione
n) le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6 alle 18 sempre nel rispetto della regola della distanza
o) sono consentite le attività commerciali, ma con accessi contingentati per evitare assembramenti
p) sono sospesi i congedi ordinari per il personale medico e sanitario e per quello delle unità di crisi;
q) lo svolgimento di riunioni per le strutture socio sanitarie deve avvenire dove possibile in remoto
r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché i negozi presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati.
s) resteranno chiuse palestre, centri sportivi, piscine , centri benessere e centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
t) sono sospesi gli esami di idoneità presso la motorizzazione civile
Per quanto riguarda il resto del Paese:
a) stop a congressi, riunioni, meeting e eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilit
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli cinematografici e teatrali
c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche o locali assimilati
d) restano chiusi musei e istituti di cultura;
e) lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar può avvenire solo con obbligo della distanza di sicurezza
f) è raccomandata in tutte le altre attività commerciali l’adozione di misure per contingentare gli accessi
g) sono sospesi eventi e competizioni sportive
h) sono sospese tutti i servizi educativi e le attività didattiche e formative nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado
i) sono sospesi i viaggi di istruzione
l) alla riapertura delle scuole, la riammissione degli studenti assenti per malattie per più di 5 giorni potrà avvenire solo con certificato medico;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività, modalità di didattica a distanza
n) la modalità a distanza può essere adottata anche nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
0) le università e le istituzioni assicurano, se necessario, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari e di ogni altra prova
p) è vietato agli accompagnatori dei pazienti permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze
q) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, Rsa, hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura,
r) il lavoro agile può essere applicato dai datori di lavoro per tutta la durata dell’emergenza
s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o ferie;
t) è disposta la proroga dei termini in favore dei candidati che non abbiano potuto sostenere le prove d’esame per la sospensione;
u) sono previste misure di prevenzione per i nuovi ingressi negli istituti di pena
v) l’apertura dei luoghi di culto è consentita solo con l’adozione della distanza di sicurezza, sono sospesi i matrimoni e i funerali;
z) divieto assoluto di mobilità dall’abitazione o dimora per le persone in quarantena.