Dopo quasi 24 ore il decreto del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla chiusura delle attività non necessarie è stato stilato. Un elenco che ha suscitato più di un malumore, soprattutto nei sindacati che già scendono sul piede di guerra annunciando nei prossimi giorni scioperi.
Quello che infatti balza subito agli occhi è la quantità di aziende che restano aperte. A volte anche quelle non propriamente necessarie. Un semplice esempio può essere sintetizzato dal fatto che nell’elenco rientra l’attività dei call center. Oltre alle colf, che quindi possono andare di casa in casa. In pratica secondo il governo, i familiari non posso incontrarsi, mentre le colf possono tranquillamente andare in diversi nuclei familiari. Nelle attività legate alle famiglie, figurano anche le badanti conviventi e i portieri nei condomini. Restano in funzione l’intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica.
Per quanto riguarda i professionisti, le attività professionali non saranno sospese per le prossime due settimane. Nell’elenco infatti compaiono, tra l’altro, le attività legali (con i tribunali chiusi) e contabili oltre a quelle finanziarie e assicurative, ma anche gli studi di architetti e ingegneri. Attiva anche l’intera filiera della stampa, dalla carta al commercio all’ingrosso di libri, riviste e giornali fino ai servizi di informazione e comunicazione. Nessuna chiusura dei tabaccai. Aperti anche gli hotel (senza turisti).
E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza. Farmacie e supermercati quindi resteranno aperti.
Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente.
Questo l’allegato di tutte le 80 voci delle attività che restano aperte pubblicato sul sito del governo con relativo codice Ateco della propria attività. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.