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Coronavirus, ordinanza di De Luca: misurare temperatura ai viaggiatori in stazione

Ieri la Regione Campania ha emesso un‘Ordinanza n.20 del 22 marzo 2020, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ecco le misure adottate:
1. Fermo restando quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo
2020, secondo cui “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati
in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta
urgenza ovvero per motivi di salute”, con decorrenza dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020, a tutti i
soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso in regione Campania o vi
abbiano fatto ingresso negli ultimi 14 giorni per rientrare nel territorio regionale, è fatto obbligo:
– di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera
scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
– di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14
giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali;
– di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
– di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
– in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.
2. Le disposizioni dell’ordinanza n. 8 dell’8 marzo 2020 in ordine all’obbligo, per i concessionari di servizi di
trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, di acquisire e mettere a disposizione delle
Forze dell’Ordine e dell’Unita’ di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale
n.45/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e le stazioni
ferroviarie, anche dell’Alta velocità, del territorio regionale sono confermate ed estese al rientro da tutte le
regioni d’Italia e dall’estero.
3. A tutti i viaggiatori in arrivo, anche per motivi consentiti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, alle
stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli Afragola, Salerno, Caserta, Benevento nonché Battipaglia, Aversa, Sapri,
Eboli, Vallo della Lucania, con treni che effettuano collegamenti interregionali, è fatto obbligo di:
– sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, secondo le modalità organizzate presso le singole
stazioni, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento;
– compilare l’autocertificazione, secondo il format diramato dal Ministero dell’interno e diffusamente in uso
su tutto il territorio nazionale.