A fronte degli ultimi eventi riguardatila vendita illegale di mascherine, la legge ci informa su come distinguere quelle autentiche da quelle che non lo sono.
Le mascherine chirurgiche vendute devono riportare la data di scadenza e l’autorizzazione prevista dagli art.15 e 16 del decreto legge del 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. L’art. 15 riguarda, infatti, la commercializzazione di tali mascherine: coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’Istituto superiore di sanità’ ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa.
L’art. 16, invece, riguardante “le misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività”, informa che gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.
Nell’attuale periodo di emergenza sanitaria, l’attività della Guardia di Finanza sembra essere quotidiana e l’A.S.L ha ritenuto, infatti, non idonee le mascherine sequestrate, per via del loro potere filtrante: infatti, è giudicato pari a quello di un comune capo d’abbigliamento.