Il Bonus Vacanze è uno dei provvedimenti adottati per sopperire alla crisi del turismo, causata dall’avvento del Covid. Eppure, a un passo dalle agognate partenze estive, numerosi sono i dubbi relativi alle modalità di fruizione. L’Agenzia delle Entrate ha provveduto, emanando un’apposita guida.
Innanzitutto va chiarito che il Bonus Vacanze è un credito utilizzabile per il pagamento di servizi offerti dalle imprese turistiche ricettive, compresi B&b ed agriturismi. Ovviamente, ha validità soltanto nell’ambito nazionale.
Il bonus è concesso a nuclei familiari con ISEE ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro. L’importo massimo è:
Il bonus si utilizza per l’80% sotto forma di corrispettivo dovuto per il servizio turistico, nel periodo compreso tra il primo luglio e il 31 dicembre 2020. Per il restante 20% va utilizzato in forma di detrazione di imposta da usufruire nella dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2021 dal componente a cui è intestata la fattura o scontrino della struttura ricettiva.
Per richiederlo bisogna presentare all’INPS, anche tramite Caf, la Dichiarazione Sostitutiva Unica per ottenere il rilascio dell’attestazione ISEE. Inoltre, servirà dotarsi di un’identità digitale SPID o CIE e scaricare l’applicazione per smartphone IO – l’app dei servizi pubblici.
A partire dal 1 luglio 2020, attraverso l’app, uno dei componenti potrà richiedere il Bonus. In caso di esito positivo l’app confermerà l’importo spettante, fornirà l’elenco dei componenti del nucleo e visualizzerà il QR -code da comunicare all’operatore turistico al momento del pagamento.
Quest’ultimo ne verificherà la validità sul sito dell’Agenzia delle Entrate e, in caso positivo, applicherà lo sconto. Gli esercenti recupereranno le somme tramite credito di imposta, da utilizzare in compensazione su modello F24 dal giorno successivo all’applicazione dello sconto.