E’ da oggi in vigore la nuova ordinanza, la n.76 del 3 ottobre, in cui il governatore Vincenzo De Luca modifica le disposizioni riguardanti il wedding e le cerimonie. Come anticipato ieri, è stato tolto il limite di 20 persone ma sono state introdotte nuove misure per garantire la sicurezza degli ospiti. Il tutto vale fino al 20 ottobre.
Questo il contenuto dell’ordinanza:
“Ricevimenti e feste potranno essere svolti anche oltre il limite numerico dei partecipanti previsto dall’Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020, a condizione della puntuale osservanza delle prescrizioni del Protocollo. Agli organizzatori degli eventi/ricevimenti oggetto del protocollo di cui al punto 1.1 e ai gestori dei locali e strutture ricettive destinati allo svolgimento degli stessi è fatto obbligo di comunicare all’Unità di crisi regionale, all’indirizzo mail:ricevimenti.covid19@regione.campania.it, ogni sette giorni, il calendario degli eventi in programma nella settimana successiva, al fine di consentirne l’inoltro alle Forze dell’Ordine e al competente Dipartimento di prevenzione della ASL per i controlli di rispettiva competenza in ordine alla osservanza delle misure di prevenzione prescritte.
Le distanze che dovranno essere assicurate nei locali sono: -1 Mt –distanziamento tra le persone (schiena –schiena);-1 Mt tra i tavoli; Ai Tavoli non potranno essere sedute più di 6 commensali per tavolo, con eccezione per i soli tavoli cui siedano tutti soggetti conviventi.
E’ fatto divieto di ricevimenti a buffet e di cd “mezzobuffet”. E’ fatto obbligo di indossare la mascherina sempre, eccetto quando ci si trovi seduti al proprio tavolo. E’ vietata l’attività del ballo e ogni forma di festeggiamento che determini assembramento. E’ fatto obbligo di preassegnare i posti a sedere.
E’ consentito: modalità di servizio al tavolo da parte del personale di sala, ove possibile in luogo all’aperto; le bevande verranno servite direttamente al tavolo dal personale addetto; non sono consentite le consumazioni al banco.
All’ingresso all’ospite sarà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. Al di fuori dei locali igienici dovranno essere previsti gel sanificanti. I locali igienici dovranno essere sanificati all’inizio di ogni turno di apertura al pubblicoe almeno due volte durante l’orario di apertura. L’ingresso ai locali sarà regolamentato da personale addetto che contingenterà l’accesso evitando assembramenti interni e in corrispondenza dell’ingresso verificando che i clienti indossino le mascherine.
E’ fatto obbligo della nomina, da parte del gestore della struttura sede del ricevimento ovvero della società di catering: a)di un responsabile, chiamato a rispondere personalmente della attuazione di tutte le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio di contagi nelle cucine e in tutte le fasi di preparazione e somministrazione dei cibi, nonché nelle attività dei camerieri e del personale di sala;
b) di un responsabile, chiamato a rispondere personalmente della osservanza delle norme di distanziamento interpersonale e delle altre norme di sicurezza da parte dei partecipanti al ricevimento.
Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni”.