ORDINANZA 93 della Regione Campania, scuole chiuse e trasporti: le nuove regole
Nov 29, 2020 - Redazione
Il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza numero 93 della Regione Campania contenente nuove regole su scuole e trasporto pubblico. Di seguito la parte dispositiva del documento.
L’ordinanza 93 della Regione Campania
1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania:
1.1.con decorrenza dal 30novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.2., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori. È dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti – con il supporto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno -di continuare gli screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente, agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 9 dicembre 2020;
1.2.con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;
1.3.con decorrenza immediata, restano altresì consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6) e della prima classe della scuola primaria, nonché delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima. È demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell’andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E’ consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l’adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l’esercizio in sicurezza dell’attività didattica in presenza;
1.4.è dato mandato all’Unità di crisi regionale di programmare periodiche misure di screening relative al mondo della scuola, con modalità tali da consentirne la capillarità sul territorio;
1.5.sono approvate le nuove Linee Guida-Misure precauzionali relative alle attività di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, allegate sub 1 al presente provvedimento;
1.6. Sono sospese fino al 6 dicembre 2020, salvo ulteriore differimento in ragione dell’evoluzione del contesto epidemiologico, le operazioni per il rinnovo del Consiglio dei delegati indette dal Consorzio Velia (SA), in presenza, per il giorno 29 novembre 2020.
2. Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, restano applicabili le disposizioni di cui al DPCM 3 novembre 2020.
3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
5. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL. all’ANCI Campania, al Consorzio di Bonifica Velia ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC