Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l’ordinanza numero 20 del 22 luglio 2021 con nuove disposizioni in tema di controlli per i rientri dall’estero. La norma ha decorrenza immediata e sarà valida fino al 31 agosto 2021.
Da testo normativo si legge: “E’ fatto obbligo a tutti i passeggeri in arrivo all’Aeroporto Internazionale di Napoli attraverso voli, diretti o di transito, dai Paesi dell’elenco C) di cui all’allegato 20 al DPCM 2 marzo 2021 -(Stati dell’Unione europea, Principato di Monaco, Andorra, Svizzera, Islanda, Norvegia, Lichtenstein e Israele)-e ss.mm.ii. nonché da Giappone, Canada e Stati Uniti o che abbiano transitato o soggiornato negli ultimi 14 giorni antecedenti in uno dei medesimi Paesi:
1.1.di esibire, al personale preposto, indicato nel punto 2. della presente ordinanza, certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti COVID-19, guarigione da COVID-19 o l’effettuazione di un tampone antigenico o molecolare in conformità a quanto prescritto dalla vigente disciplina statale;
1.2.in mancanza di certificazione, di sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, secondo le modalità indicate al medesimo punto 2. della presente ordinanza; di osservare ogni eventuale ulteriore obbligo in conseguenza dell’esito del tampone effettuato”.
In più è dato mandato all’USMAF, in raccordo con l’Unità di Crisi regionale, la GESAC s.p.a., e la Protezione Civile regionale e con il supporto dell’ASL NA 1di realizzare, presso l’Aeroporto Internazionale di Napoli, presidi per il controllo con personale dedicato del possesso di certificazione verde COVID-19 da parte dei passeggeri indicati al punto 1 della presente ordinanza e per la somministrazione di test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, ai soggetti eventualmente sprovvisti di idonea certificazione, salva la segnalazione alle Autorità competenti per le sanzioni di legge.
Le Forze dell’Ordine dovranno assicurare ogni idonea misura finalizzata a garantire il rispetto del presente provvedimento. La GESAC s.p.a. e l’ENAC sono incaricate di assicurare l’ampia diffusione del presente provvedimento presso le compagnie aeree interessate.
La violazione delle norme contenute nell’ordinanza è punita, ai sensi delle norme del decreto legge n.19/2020 e del decreto legge 33/2020, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.
Questo l’elenco dei Paesi, elenco c:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.