Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge che prevede l’obbligo di Green Pass ma che, diversamente da quanto trapelato in precedenza, non contempla la misura della sospensione per i lavoratori sprovvisti del certificato verde. Questi ultimi sarebbero considerati assenti ingiustificati e, per questo, fin da subito soggetti alla sospensione dello stipendio.
Dal 15 ottobre in tutti i luoghi di lavoro, sia pubblici che privati, sarà possibile accedere soltanto esibendo il pass che confermi l’avvenuta vaccinazione. Per coloro che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale, e che non rientrano nei casi di esenzione, sarà necessario sottoporsi a tampone. Per questo ai test saranno applicati dei prezzi calmierati.
Se il lavoratore si reca sul posto di lavoro in assenza del certificato verde, tuttavia, il datore di lavoro non può sospenderlo dall’incarico. Quest’ultimo, dopo aver verificato che il dipendente sia privo di Green Pass, può ritenerlo un assente ingiustificato. Così, fin dal primo giorno, scatta la sospensione dello stipendio.
Ciò potrebbe rivelarsi un problema per le piccole aziende, con un numero minimo di lavoratori. Per quelle con meno di 15 dipendenti, infatti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata può scattare la sospensione dalla prestazione lavorativa per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione (ma non oltre i 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021).
Ancora una volta, come già successo per l’introduzione dell’obbligo per i principali luoghi al chiuso, resta il nodo dei controlli. Al momento dovrebbero essere i titolari ad effettuare le operazioni di verifica ma, per offrire maggiori chiarimenti, il Governo nei prossimi giorni emanerà delle linee guida.