Scuole aperte o scuole chiuse. Sono i due fronti che si contrappongono ormai da tempo. Da entrambi i lati della barricata le argomentazioni si presentano come legittime e fondate. Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha provato a posizionarsi tra quelli che sostengono la DAD con una ordinanza sconfessata dal Tar su iniziativa del Governo.
Ma non demorde e diffonde i dati dei bambini campani positivi al Covid in età scolastica. La sua mossa è tesa ad aprire un varco, a sostenere una situazione di emergenza dove l’unica via di fuga sarebbe quella di chiudere le scuole. A imboccare lo stesso sentiero del Governatore della Campania un nutrito esercito di sindaci che nonostante la sospensiva del Tar, ha ordinato una nuova chiusura.
PERCHE’ I SINDACI NON POSSONO CHIUDERE LE SCUOLE
A dispetto di quanto si possa pensare i sindaci dei comuni campani non possono con una ordinanza chiudere le scuole. Il Tar ha messo ordine tra le fonti del diritto inserite nel quadro giuridico complessivo dell’ordinamento italiano. Ha sancito che una legge dello Stato di settembre 2021 ha previsto la didattica in presenza e confermato il medesimo auspicio con un decreto legge del 7 gennaio 2022. Il tribunale fa chiarezza specificando che non esiste spazio per le ordinanze contingibili di comuni e regioni.
Stabilisce la preminenza della legge dello stato rispetto agli atti dei territori. A questa regola generale si può derogare soltanto se in presenza di casi eccezionali e straordinari. Altre decisioni sarebbero in violazione della legge dello stato. Per casi eccezionali e straordinari si può intendere ad esempio la presenza in un istituto di una percentuale altissima di positivi, oppure un numero consistente di classi poste già in quarantena. Oltre questi limiti, sindaci e governatori non possono andare.