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Super Green Pass da domani scatta l’obbligo sul posto di lavoro per gli over 50: cosa si rischia

Da domani, 15 febbraio, cambiano le regole per quanto riguarda i lavoratori del pubblico e del privato over 50 che devono essere in possesso del Super Green Pass e quindi aver fatto la dose di richiamo del vaccino o essere guariti dal covid e avere due dosi per recarsi sul posto di lavoro. La norma è stata prevista dal Dl 1/2022 e prevede lo stop alla certificazione verde base ottenuta solo con tampone fino al 15 giugno. Tale obbligo non vale per i lavoratori under 50.

SUPER GREEN PASS OBBLIGATORIO PER GLI OVER 50

In Italia secondo alcuni dati diffusi dal Sole 24 Ore, sono oltre 8,8 milioni le persone che hanno sopra i 50 anni e che saranno interessati da tale norma. Da quando è stato introdotto l’obbligo del vaccino per gli over 50 sono stati quasi un milione le persone tra i 50 e i 59 anni che si sono sottoposte alla dose ma restano scoperti ancora oltre 600 mila persone. Le aziende potranno controllare i loro dipendenti tramite il sistema Greenpass50+ messo a disposizione dall’Inps, con la App Verifica C-19, tramite controlli ai tornelli, o facendosi consegnare il green pass dai lavoratori. Ci saranno anche conseguenze per chi non ha il Super Green Pass: i lavoratori saranno infatti considerati assenti ingiustificati e non avranno la retribuzione. Potranno essere sostituiti con il ricorso a contratti a termine della durata di 10 giorni, rinnovabili più volte. Inoltre chi si reca sul posto di lavoro senza Super Green Pass pagherà una sanzione da 600 a 1.500 euro.

Come si legge nelle faq, ci sono alcune categorie per cui tale obbligo non sussiste:

L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione“.