Il notaio è la figura che funge da garante nell’ambito di una compravendita immobiliare. La fase di stipula del rogito, quindi, è fondamentale ai fini della formalizzazione dell’acquisto della casa. Ai fini della redazione di tale documento è necessario consegnare al notaio una specifica documentazione, ovvero:
Completato il rogito, il venditore non riceve subito la somma pattuita con l’acquirente; quest’ultimo consegna il denaro al notaio che, a sua volta, ha l’obbligo di depositarlo – assieme alle imposte dovute per la transizione, su di un apposito conto corrente bancario, diverso da quello personale del notaio. Questi trasferirà il denaro al venditore solo dopo il perfezionamento del contratto di compravendita, ovvero solo dopo che l’atto è stato registrato presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Solo a questo punto, in caso di necessità, è possibile chiedere una copia del documento, mediante un’apposita procedura di visura presso gli archivi della Conservatoria. Il duplicato dell’atto notarile può essere ottenuto rivolgendosi ad un portale specializzato come Ivisura oppure, in alternativa, è possibile richiederlo al notaio che lo ha redatto; se questi non è più in attività, “le copie possono essere rilasciate solo dall’archivio notarile del distretto ove il notaio operava all’epoca della stipula”, come spiega il sito ufficiale del Ministero della Giustizia. In tal caso, è possibile inoltrare la richiesta presso gli uffici dell’archivio, oppure chiedere il rilascio della copia a mezzo fax o per via telematica.
L’acquisto di una casa rappresenta un grande passo, che comporta oneri non solo economici ma anche burocratici. Per formalizzare la compravendita, infatti, è necessario produrre svariati documenti; di seguito, vediamo quali sono e in che modo possono essere ottenuti.
In base alla prassi, per l’acquisto di un immobile (fabbricato) occorre avere a disposizione:
Il cosiddetto “compromesso” è un preliminare di vendita, ossia un documento che attesta l’impegno preso dalle parti per formalizzare la compravendita. È una scrittura privata mediante la quale vengono concordate le condizioni di acquisto della casa. Il documento contiene, oltre ai dati anagrafici dell’acquirente e del venditore, anche il prezzo concordato (nonché le modalità e i termini di pagamento della somma), la data entro la quale effettuare il rogito, la provenienza dell’immobile e la presenza di eventuali ‘gravami’ come, ad esempio, un’ipoteca. Nel compromesso sono indicate anche la provenienza dell’immobile – ossia in che modo il proprietario ne è entrato in possesso – e le caratteristiche dello stesso.
A seguito della sottoscrizione da ambo le parti, il preliminare deve essere registrato; la stipula del compromesso coincide con il pagamento di una prima parte della somma concordata tra acquirente e venditore; il primo può quindi versare l’anticipo sotto forma di caparra confirmatoria oppure acconto.
Spesso l’acquisto della casa impone all’acquirente di accendere un mutuo allo scopo di finanziare in parte, o per intero, la somma necessaria all’acquisto dell’immobile. Il richiedente deve presentare all’istituto di credito che erogherà il mutuo tre tipologie di documenti:
I documenti anagrafici non sono altro che la copia della carta d’identità e del codice fiscale del richiedente; le attestazioni reddituali, invece, sono rappresentate dalle ultime due buste paga, l’ultimo CUD (o 730) e l’ultimo estratto conto. Per quanto riguarda i documenti relativi agli immobili sono: il compromesso, il rogito notarile e la planimetria catastale.