Come ogni anno, tutti i datori di lavoro e le imprese soggette all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono chiamati a comunicare all’Inail i dati relativi alle retribuzioni erogate nel 2019, al fine di quantificare il premio dovuto. La Legge di Bilancio 2020 ha reso strutturali le riduzioni già previste dalla Legge di Bilancio 2019 ed 13 gennaio 2020, l’Inail ha messo a disposizione le istruzioni operative per la corretta gestione dell’adempimento.
Le scadenze
Entro il 16 febbraio, le imprese interessate dall’adempimento devono :
- calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata), e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione), sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente;
- conteggiare il premio sommando rata e regolazione e pagare il premio di autoliquidazione mediante il Modello di pagamento unificato F24.
Inoltrea, i datori di lavoro e le imprese che presumono una riduzione dei salari per l’anno 2020, devono inviare comunicazione di riduzione del presunto, al fine di poter quantificare in modo esatto la rata dovuta per l’anno in corso. Una volta effettuato il calcolo del premio, le imprese invieranno, attraverso il Modello 1031, messo a disposizione dall’ Inail sul portale Alpi on line, le denunce delle retribuzioni. Quest’anno la scadenza prevista è per il 29 febbraio 2020, che slitta al 2 marzo 2020, in quanto il 29 cade di sabato.
Il pagamento del premio dovuto, potrà avvenire in un’unica soluzione, entro il 17/02/2020, oppure a rate entro i seguenti termini :
- I rata, 17 febbraio
- II rata, 16 maggio
- III rata, 16 agosto differita al 20 agosto (art. 3-quater, d.l. 16/2012 convertito dalla l. 44/2012)
- IV rata, 16 novembre.
Alcune istruzioni operative
I datori di lavoro tenuti all’adempimento, riceveranno sulla propria casella di posta elettronica certificata le basi di calcolo precompilate dall’ Inail ove è indicata sia la voce di tariffa che il tasso applicato. Una volta ottenute le basi di calcolo, bisogna quantificare l’ammontare delle retribuzioni erogate nell’anno 2019 (per gli artigiani ed i soci lavoratori queste sono determinate convenzionalmente dall’Inail). Il calcolo del premio avviene sommando l’importo del premio di regolazione 2019 e la rata 2020 (calcolata sulla base delle retribuzioni presunte 2020). All’importo totale così ottenuto, va sottratta la rata anticipata versata per la precedente autoliquidazione. Definiti gli importi da pagare, i contribuenti dovranno inviare, attraverso il portale dedicato, la denuncia delle retribuzioni.
Compensazioni
Il saldo finale di autoliquidazione, se a credito, può essere utilizzato per compensare eventuali altri debiti per premi e accessori Inail, purché non iscritti a ruolo esattoriale. La compensazione può riguardare anche quanto dovuto ad altre amministrazioni o i contributi dovuti alle associazioni di categoria titolari di apposita convenzione con l’Istituto.