Economia

Obbligo di pagamento con carte e bancomat: se si paga in contanti saltano le detrazioni

Dal 2020 cambiano le regole per il recupero delle detrazioni Irpef. La Legge di Bilancio, infatti ha previsto l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili (carte di credito, bancomat, assegni bancari, etc. etc.) di determinate spese per le quali è possibile usufruire della detrazione Irpef in sede di dichiarazione dei redditi. La mancata osservanza della norma quindi pone seriamente a rischio la possibilità per il contribuente di usufruire delle detrazioni fiscali nel prossimo modello 730/2021 (periodo di imposta 2020). Ma quali sono le spese per le quali sussiste tale obbligo ?

Le spese per le quali è vietato l’utilizzo del contante sono:

Le somme erogate per intermediazioni immobiliari relative all’acquisto dell’ abitazione principale, le spese odontoiatriche, veterinarie e funebri. Sono altresì interessate le rette per la frequenza di scuole, università, asili nido, associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi, i premi per le assicurazioni rischio morte, le erogazioni liberali, i canoni di locazione per gli studenti universitarie per l’ abitazione principale, quelle per i dispositivi medici non acquistati in farmacia, etc. etc.

Le spese mediche detraibili (rese da strutture private) solo se pagate con strumenti tracciabili sono :

Sono detraibili solo se pagate con strumenti tracciabili, tutte le spese per prestazioni rese dai medici generici e specialisti, per degenza e ricovero, esami di laboratorio, Day hospital, interventi chirurgici, per trasporto in ambulanza. Nell’elenco reso dalla nuova normativa sono altresì contemplate le prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche, da biologi nutrizionisti la cui professione, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le prestazioni rese da ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco, etc. etc.

Le eccezioni 

Il novellato normativo prevede due sole eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili. Infatti precisa che l’obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica in relazione alle spese sostenute per:

  • l’acquisto di medicinali in farmacia e di dispositivi medici,
  • prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.