Il Decreto “Ristori Bis”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre scorso, prevede ulteriori aiuti per le famiglie e per le imprese. Nello specifico è stata proposta l’estensione del congedo parentale straordinario spettante ai lavoratori residenti nelle zone rosse. Tuttavia l’istituto in esame non è concesso a tutti indistintamente, ma necessita di alcuni requisiti.
La famiglia anagrafica del richiedente deve essere in primis residente in una delle zone rosse. Unitamente al requisito della residenza è richiesta la presenza di figli di età non superiore a 16 anni in didattica a distanza (il vecchio Decreto Ristori prevedeva il congedo parentale solo per la quarantena scolastica).
Il congedo parentale straordinario COVID-19 prevede un’indennità al 50% della retribuzione in presenza di genitori con figli minori di 14 anni posti in didattica a distanza. Si evince che non è prevista nessuna indennità per i ragazzi con età compresa fra i 14 ed i 16 anni.
La provvidenza può essere richiesta esclusivamente se i genitori non prestano la propria attività in smart-working. Dal testo del Decreto “Ristori Bis”, infatti si legge:
“Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.”
Lo stesso congedo è riconosciuto inoltre ai genitori di ragazzi disabili che frequentano scuole di ogni ordine e grado e per le quali sia stata disposta la chiusura (in questo caso rientrano anche le scuole superiori). Per questa misura è previsto tuttavia un tetto di spesa massimo pari a 52,1 milioni di euro per l’anno 2020, raggiunto il quale l’INPS provvederà al rigetto delle domande.